Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Norma interpretativa diritto di rivalsa)
1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretto-coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.