Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, devono intendersi applicate anche alle operazioni non imponibili, esenti o non soggette all'imposta sul valore aggiunto, erroneamente assoggettate al tributo.