Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Detrazione supporti igienici femminili)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «in sede di ritenuta» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della detrazione della spesa sanitaria di cui alla presente lettera sono inoltre contemplati, per soggetti con valore ISEE inferiore a 9.360 euro, i supporti igienici femminili per una spesa annua massima di euro trecento».