Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)
1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.