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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.5. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2019  [ apri ]
13.5. (nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla disciplina dei PIR)

  1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1o gennaio 2020, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
  2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 88 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti di cui al periodo precedente non si applica il comma 112, primo periodo.»
   b) al comma 92 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti di cui al periodo precedente non si applica il comma 112, primo periodo.»

  4. Per quanto non espressamente previsto nei commi 1, 2 e 3, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.
  5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.