Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo complessivo superiore a 10.000 euro».