Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso comma 1, le parole: «limitatamente al 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al 10 per cento»;
b) alla lettera c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori nove periodi di imposta nel caso in cui i lavoratori siano assunti da start-up o PMI innovative, oppure costituiscano una propria start-up innovativa. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».