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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
13.01.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 89:
    1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emessi dalle predette imprese»;
    2) le lettere b-bis) e b-ter) sono sostituite dalle seguenti:
   « b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari e di OICR infrastrutturali, nonché prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
   b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati iscritti nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;
   b) al comma 101:
    1) al primo periodo le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro»;
    2) al quarto periodo le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro»;
   c) al comma 112 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996. n. 103».

  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 12,50 per cento ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, quotati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo di realizzare tali emissioni. La disciplina dei predetti consorzi è stabilita con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.