Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in tema di sostegno alla microcogenerazione)
1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «K è un coefficiente di armonizzazione posto pari a» aggiungere i seguenti periodi:
6,5 per le quote di potenza fino a 6 kWe con tecnologia a celle a combustibile;
2,4 per le quote di potenza fino a 6 kWe;
2,0 per le quote di potenza superiori a 6 kWe e fino a 20 kWe;
1,8 per le quote di potenza superiori a 20 kWe e fino a 50 kWe.
b) conseguentemente, all'articolo 4 comma 1 ultimo periodo, sostituire le parole: «1,4 per le quote di potenza fino a 1 MWe» con le parole: «1,4 per le quote di potenza superiore a 50 kWe e fino a 1 MWe».
2. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:
« h) sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori»;
b) all'articolo 7, comma 3, Tabella A, dopo il Codice Intervento 1.G aggiungere l'intervento 1.H
Codice Intervento | Tipologia Intervento | Soggetti ammessi | Durata dell'incentivo |
1.H | Sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale con microgeneratori | Amministrazioni Pubbliche | 5 anni |
c) all'Allegato I, punto 1. aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli interventi relativi alla sostituzione o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento».
d) all'Allegato II, punto 1, dopo il punto 1.3 aggiungere il seguente: «1.4 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:
I tot= % spesa · C · Pnint
con I tot ≤ I max
dove
Print è la potenza elettrica del microcogeneratore installato in kWe;
C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza elettrica nominale installata in kWe. I valori massimi di C ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati in Tabella 6;
% spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 6;
I tot è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
I max è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale».
e) all'Allegato II, punto 1., inserire la seguente tabella 6
Tipologia di intervento | Percentuale incentivata della spesa ammissibile
(% spesa) | Costo massimo ammissibile (Cmax) | Valore massimo dell'incentivo
(I max) [€] | |
Articolo 4 comma
1 lettera h) | Installazione di microcogeneratori | 65 | 3.076 €/kWe | 100.000 |
Installazione di microcogeneratori
(celle a combustibile) | 65 | 12.000 €/kWe | 100.000 |