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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
11.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di sostenere il processo di digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e autotrasporto, a partire dall'anno 2020 l'importo di 6 milioni di euro all'anno è destinato al finanziamento, investimenti e spesa corrente, delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e conseguente incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Struttura Tecnica di Missione, stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi. In ogni caso, la quota relativa alla spesa corrente di cui al comma 1, non potrà superare il 50 per cento del valore totale del contributo annuo.