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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.7. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
1.7.

  Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento,.

  Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. Nel caso di violazioni del divieto di compensazione di cui al comma 2 del presente articolo utilizzando crediti inesistenti, gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.