Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento,.
Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. Nel caso di violazioni del divieto di compensazione di cui al comma 2 del presente articolo utilizzando crediti inesistenti, gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.