Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al di sopra dell'importo di euro 200.000 mila annui, salvo che i crediti dell'accollante siano composti dei crediti commerciali verso enti pubblici territoriali o verso l'amministrazione pubblica in generale, regolarmente accertati ed iscritti nei bilanci dei rispettivi enti debitori.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro i termini per l'accertamento previsti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.