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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.11. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
1.11.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'accollato comunichi all'accollante, allegando una apposita certificazione, il possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere in attività da almeno due anni ovvero aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale superiori a 2 milioni di euro;
   b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

  5-ter. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5-bis è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dall'accollante mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  5-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità per il rilascio ed il riscontro della certificazione prevista dal comma 5-bis.

ident. 1.10.