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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
1.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Regolamentazione della cessione del credito fiscale)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 43-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 43-bis. – (Cessione legale del credilo fiscale) – 1. I crediti fiscali, di qualsiasi natura, possono essere ceduti a terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. La cessione avviene con specifico atto, redatto nella forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata e notificato, successivamente al momento della maturazione del credito, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti o presso i quali è tenuto il conto fiscale, di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del contribuente cedente e del cessionario.
   2. L'atto di cessione deve contenere l'individuazione esatta della natura e dell'ammontare dei crediti ceduti, anche, di natura diversa, purché dovuti ad un unico ente impositore. Il cessionario può utilizzarli in compensazione dei propri debiti tributari, di qualsiasi natura, purché dovuti ad un unico ente impositore, dalla loro maturazione e nei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sino a concorrenza degli stessi o del credito ceduto. Restano impregiudicati i poteri dell'Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito. Il cessionario risponde in solido con il soggetto cedente sino a concorrenza delle eventuali somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero.
   3. La cessione preventiva di un credito tributario futuro, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, solo al momento della sua maturazione e della notifica di cui al comma 1.
   4. Nei casi di utilizzo a compensazione di crediti ceduti, il cessionario ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119.
   5. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle compensazioni effettuate utilizzando crediti fiscali ceduti nei casi in cui si presentino profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, la compensazione è considerata effettuata dalla data della sua presentazione. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile, l'ente impositore notifica al contribuente cessionario avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.
   6. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la cessione del credito non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie».

  2. Il provvedimento di cui al comma 6 dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si provvede alla modifica del decreto Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 1997, n. 384, recante le norme di attuazione in materia di cessione dei crediti d'imposta, secondo le finalità del presente articolo.