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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.58.037.6. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2019  [ apri ]
0.58.037.6.
inammissibile

  Aggiungere il seguente articolo:

Art. 58-ter.

  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge. 30 dicembre 2018, n. 145 comporta a carico del soggetto interessato o committente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 di importo non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
  2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a copertura degli oneri derivanti dall'attività di cui ai commi precedenti.

  Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: Dopo l'articolo 58, inserire il seguente: con le seguenti: Dopo l'articolo 58, inserire i seguenti:

em. 58.037.