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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.4.57.18. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
0.4.57.18.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le disposizioni in materia di indebite compensazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificate dall'articolo 3 del presente decreto-legge, non trovano applicazione per le compensazioni dei crediti su imposte dirette sino ad un valore di 20.000 euro, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.

em. 4.57.