Aggiungere in fine il seguente periodo:
All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».