Sostituire la lettera g) con la seguente:
g) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
«q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:
“Art. 12-ter.
(Casi particolari di confisca)
1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-quater, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, comma 2.