stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.21.12.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2019  [ apri ]
0.21.12.2.
inammissibile

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

  1-ter. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di acquisizione mediante contratto di leasing il credito d'imposta, parametrato al costo sostenuto dalla società concedente, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del relativo contratto.»;
   b) al terzo periodo, le parole: «dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese successivo a quello di pagamento della fattura»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.».

  1-quater. All'onere previsto dal comma 1-ter, pari a 17,8 milioni di euro per il 2020 e 88,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

em. 21.12.