Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
«1-ter. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di acquisizione mediante contratto di leasing il credito d'imposta, parametrato al costo sostenuto dalla società concedente, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del relativo contratto.”;
b) al terzo periodo, le parole: “dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura” sono sostituite dalle seguenti: “dal mese successivo a quello di pagamento della fattura”;
c) infine, è aggiunto il seguente periodo: “Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi”.
1-quater. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 18 milioni di euro per il 2020 e 88 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».