Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
1. All'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;
b) le parole «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali».