Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Disciplina prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali e aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di 42 mesi»;
c) all'articolo 7, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo»;
d) all'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;
e) all'articolo 8, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo».
2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti fitosanitari per uso non professionale è aumentata di 12 punti percentuali.
Conseguentemente, alla tabella A, parte III, n. 100), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: prodotti fitosanitari sono aggiunte le seguenti parole: ad uso professionale.