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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.9. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
52.9. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1 della legge 1o ottobre 2018, n. 117, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  « 3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione da parte dei produttori delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020».
   b) al comma 2, sostituire le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2020»;
   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.