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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.20. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
5.20. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante il ricorso a tecniche e strumenti a tecnologia innovativa, procede al rafforzamento della vigilanza sulle merci nel rispetto del principio di libera circolazione di persone, merci e servizi e degli altri princìpi dettati dal diritto dell'Unione europea, secondo priorità di salvaguardia delle esigenze finanziarie dello Stato e delle risorse proprie dell'Unione europea, di tutela della salute e dell'integrità delle persone fisiche, di garanzia dei diritti degli operatori economici, di minimizzazione degli oneri e degli aggravi a carico di privati e operatori economici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e in modo da garantire maggiori entrate per il bilancio dello Stato.
  4-ter. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal comma 4-bis, semplificando gli adempimenti gravanti sugli operatori, è istituito un contributo unificato sui container sbarcati e imbarcati nei porti dello Stato, anche se non contenenti merci. Al fine di semplificare e di razionalizzare gli adempimenti, con il regolamento di cui al comma 4-quater è stabilita la misura del contributo unificato tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) accorpamento della riscossione del contributo unificato con gli altri prelievi erariali dovuti in occasione della movimentazione dei container di cui al presente comma;
   b) copertura dei costi per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 4-bis, nella misura massima di 75 milioni di euro per il primo anno di applicazione del citato regolamento e di 150 milioni di euro per gli anni successivi;
   c) salvaguardia delle esenzioni previste dalla normativa vigente, compatibilmente con quanto disposto dal presente comma;
   d) previsione di agevolazioni per i container viaggianti con motrice.

  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla definizione della misura del contributo unificato di cui al comma 4-ter, con contestuale soppressione degli altri prelievi assorbiti nello stesso contributo.

  4-quinquies. Il contributo unificato di cui al comma 4-ter è accertato, liquidato e riscosso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
  4-sexies. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal comma 4-bis, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono destinate all'acquisizione di strumenti e apparecchiature ad alta tecnologia, a scansione tridimensionale ad alta definizione basata su neutroni, conformi alla normativa di sicurezza vigente e alle raccomandazioni di protezione radiologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in grado di operare senza necessità di schermatura contro le radiazioni sia per gli operatori addetti alle verifiche sia per il pubblico e con un'accurata capacità di rilevazione della più ampia gamma di elementi dei quali non è consentita l'importazione o l'esportazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le medesime finalità, è altresì autorizzata ad avviare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4-quater, apposita procedura, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in partenariato tra pubblico e privato e con procedura di finanza di progetto, per il reperimento e l'installazione dei suddetti strumenti e apparecchiature nonché per l'avvio dell'operatività dei connessi servizi tecnici di supporto per lo svolgimento della vigilanza, ferma restando la titolarità delle attività di vigilanza svolte nello spazio doganale dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal Corpo della guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.