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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
40.01.
approvato

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)

  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
   a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
   b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
   c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
   d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.

I Relatori
40.01.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)

  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
   a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
   b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
   c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
   d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.

I Relatori