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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
37.2. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-bis del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché a quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai pagamenti dovuti a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  1-quinquies. Agli oneri di cui commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse».