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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.06. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
33.06. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Fondo per le vittime dell'amianto)

  1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2016 al 2020».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.