Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Fondo per le vittime dell'amianto)
1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2016 al 2020».
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.