stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.08. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
32.08.
approvato

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)

  1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.