Aggiungere in fine il seguente periodo:
All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «articolo 99, quarto comma», sono inserite le seguenti: «di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».
Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: 1o gennaio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2021.