Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.