Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Luoghi di lavoro)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei luoghi di lavoro è altresì garantita la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003».
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, prevedendo:
a) all'articolo 2, la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno nelle aziende o unità produttive di gruppo A, di gruppo B e di gruppo C, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003;
b) all'articolo 3, che gli addetti al pronto soccorso siano formati anche mediante i corsi sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillazione precoce (BLSD) per operatori non sanitari in conformità ai criteri stabiliti ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, e dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015.