Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. Allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci anche in luoghi difficilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso, stabilimenti balneari ed impianti sportivi all'aperto, gli enti territoriali promuovono e incentivano la diffusione e l'utilizzo di «droni salvavita», dotati di defibrillatore, nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. Con riguardo agli stabilimenti balneari, i gestori possono attivare, in via sperimentale, il servizio di cui al comma precedente, anche in forma congiunta, nel rispetto delle distanze effettive coperte dal drone.