Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;
Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire la parola: formazione con la seguente: informazione;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;
c) alla rubrica, sopprimere le parole: Formazione e;