stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.11. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 164

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/10/2020  [ apri ]
5.11.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  8. Al fine di agevolare l'accesso alle cure da parte delle persone affette da malattie rare, le aziende farmaceutiche titolari di medicinali sviluppati per la somministrazione nei confronti di pazienti affetti da una malattia rara e coperti da diritti di esclusiva quali il brevetto o certificato complementare di protezione, o da altra protezione regolatoria esclusiva, nell'ambito della procedura per la prima autorizzazione all'immissione in commercio o di successiva estensione di indicazione hanno titolo di indicare all'interno dell'istanza di prezzo e rimborso rivolta all'AIFA la propria disponibilità alla fornitura di beni o di servizi strumentali o accessori al migliore impiego del medicinale a vantaggio dei pazienti e del Servizio sanitario nazionale, in conformità con l'appropriatezza prescrittiva e a condizione che ciò non limiti la somministrazione di altri medicinali commercializzati da differenti operatori economici; resta inteso che tale disponibilità, ove accolta da AIFA in ragione dell'assenza di oneri aggiuntivi a carico del SSN, deve essere riportata anche all'interno della determina di classificazione del medicinale successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quale sua parte integrante.