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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 164

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/10/2020  [ apri ]
17.01.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di sperimentazioni cliniche)

  1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 536 del 2014, nell'ambito delle sperimentazioni cliniche il comitato etico deputato alla valutazione della domanda di sperimentazione clinica, valuta prioritariamente le ricerche che garantiscano un rapido accesso a trattamenti innovativi, concernenti condizioni cliniche fortemente debilitanti o potenzialmente letali per le quali non esistono, o esistono solo in misura limitata, opzioni terapeutiche, come nel caso delle malattie rare e comunque avendo riguardo dei benefici previsti a livello terapeutico e di sanità pubblica.
  2. I comitati etici deputati alla valutazione della domanda di sperimentazione clinica, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 536 del 2014, sono costituiti avendo riguardo di assicurare le competenze necessarie anche in relazione alle persone affette da malattie rare e ultra-rare.