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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.0100. in Assemblea riferita al C. 1455-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/04/2019  [ apri ]
4.0100. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 558-bis. – (Costrizione o induzione al matrimonio) – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
  La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
  La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di minore di anni quattordici.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.».

4.0100.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.1. Dopo l'articolo 558 del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 558-bis. – (Induzione al matrimonio mediante coercizione) – Chiunque induce taluno a contrarre matrimonio o unione civile mediante violenza, minaccia, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Il delitto è punibile anche se è commesso all'estero in danno di un cittadino o di uno straniero legalmente residente in Italia al momento del fatto.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque con artifizi e raggiri, violenza o minaccia ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi induce taluno a recarsi all'estero allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio o unione civile, anche se il matrimonio o l'unione civile non è contratto.

  Art. 558-ter. – (Induzione al matrimonio di persona minorenne) – Se i fatti di cui all'articolo 558-bis sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, la pena è della reclusione da due a sei anni.
  La pena è aumentata se i fatti di cui all'articolo 558-bis sono commessi:
   1) in danno di una persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici;
   2) dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

  Se concorrono le circostanze previste dai numeri 1) e 2) del secondo comma, ovvero se una di tali circostanze concorre con un'altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è aumentata fino alla metà».