Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Produzione ed uso di correttivi in agricoltura)
1. I correttivi di cui all'allegato 3 del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 recante il Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88, devono essere trattati in modo da garantire una adeguata riduzione delle emissioni odorigene al fine di contenere l'impatto olfattivo durante la fase di trasporto e utilizzo, secondo limiti e criteri definiti da SNPA.
2. I correttivi di cui al comma 1 devono essere utilizzati in terreni per i quali è comprovata l'effettiva necessità di utilizzo e devono essere immediatamente interrati dopo lo spandimento. Possono essere utilizzati per la correzione delle caratteristiche di pH del terreno, eventualmente aggravate da eccesso di salinità secondo i seguenti parametri:
a) i correttivi alcalinizzanti vanno applicati su terreni con pH inferiore a 6,5;
b) i correttivi acidificanti vanno utilizzati su terreni con pH maggiore di 8,5 e conduttività elettrica, nell'orizzonte superficiale del suolo, superiore a 2 mS/cm corrispondente ad un grado di salinità alto.
3. I quantitativi distribuiti non possono in ogni caso superare le 30 t/ha di tal quale nel triennio, nel rispetto degli apporti massimi di azoto previsti dai programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola di cui all'articolo 92 del d.lgs. 152/2006, e vanno immediatamente interrati. Resta comunque vietato l'utilizzo di correttivi nelle aree limitrofe a siti Natura 2000.