Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui all'articolo 62 n. 4 e 6 del codice penale e all'articolo 62-bis del codice penale nonché quando, nell'esecuzione della pena, l'interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-quinquies e 48 della legge 26 luglio 1975 n. 354.