Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) è stato oggetto di una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine.».