Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter
1. All'articolo 123 del codice civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
Nei casi di cui all'articolo 116, il matrimonio può essere altresì impugnato dal pubblico ministero, se celebrato in assenza di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.