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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
4.6.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli standard e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentati dell'UNHCR o di Enti e Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente».