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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.5. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
4.5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le strutture e i locali di cui ai periodi precedenti in ogni caso non possono trattenere minori stranieri non accompagnati e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario e appositamente attrezzati per l'ospitalità plurigiornaliera di persone e devono garantire allo straniero l'accesso gratuito a spazi aperti, almeno tre pasti al giorno, un alloggio e servizi igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela dell'unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri, la possibilità di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente. Le strutture e i locali che abbiano le caratteristiche indicate nei periodi precedenti devono essere scelti in un apposito elenco pubblico, approvato e aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed emanato previo parere favorevole del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».