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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35-bis.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
35-bis.04.

  Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

  1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
  2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
  3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
  4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
  5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
  6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
  7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
  8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
  9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.
  10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.