stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.09. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)

  1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a un pubblico ufficiale» sono inserite le seguenti: «o a un operatore medico-sanitario».
  2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di polizia giudiziaria e due agenti.
  3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presìdi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorveglino i suddetti presìdi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.
  4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presìdi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.