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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.08. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.08.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)

  1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi.