Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura».