Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:
Art. 21-ter.1.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)
1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.