Dopo l'articolo 21-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 21-septies.
Al fine di tutelare l'incolumità del personale e la sicurezza delle sedi periferiche dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in relazione alle misure previdenziali e assistenziali di prossima approvazione, entro 30 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, è disposto, in sede di comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza e il potenziamento della vigilanza.