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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21-sexies.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21-sexies.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 21-septies.

  1. Al comma 1, dell'articolo 609-bis del codice penale, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
  2. Al comma 1, dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole: «da sei a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a quindici anni».
  3. All'ultimo comma, dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a diciotto anni».