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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
17.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 20 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
   a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;
   b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da Paesi dove non c’è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia».